FAQ | Bio Eco Cosmesi
Nel disciplinare non ci sono restrizioni in questo senso.
L’acido polilattico rientra nella definizione di microplastiche data dal DPR 205, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018–2020, (17G00222) GU n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62, 27 dicembre 2017, considerato un riferimento normativo nazionale.
No, non è previsto aggiornamento di formule già approvate.
Non sono previste analisi sui prodotti. Ai fini della conformità al disciplinare Bio Eco Cosmesi AIAB non è necessaria altra certificazione, anche se avere le GMP certificate da un ente terzo secondo la norma ISO 22716 è fortemente consigliato.
Bisogna fare riferimento alla lista negativa dell’allegato unico.
Per un errore in fase di redazione del documento, si riporta nell’allegato unico, alla voce Allyl Hexanoate, come EINECS 128-37-0: il valore riportato è sbagliato, mentre quello corretto è 204-642-4.
L’allegato al disciplinare sarà modificato alla prima revisione utile.
Non è corretto: possono essere aggiunte ulteriori referenze a linee già certificate impiegando lo stesso profumo, anche se conforme alla vecchia versione del disciplinare e non al nuovo. Questo per non creare problemi di disomogeneità di profumazioni in una stessa linea già esistente e certificata in precedenza.
No: le formule già certificate rimangono tali, ma nel momento in cui si procede con una revisione va seguito il disciplinare in vigore adesso, fermo restando che il profumo può rimanere quello originalmente approvato
In seguito all’esame della più aggiornata documentazione scientifica disponibile, si rivaluta l’impiegabilità dell’ingrediente cosmetico con INCI 3-O-Ethylascorbic acid (CAS 86404-04-8), che pertanto viene depennato dalla lista negativa e risulta ammissibile.