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Nuove Regole per l’Agrivoltaico in Italia

La Legge 4/2026 Ridefinisce il Settore

La recente Legge 4/2026, convertita dal D.L. 175/2025 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, introduce significative novità nel panorama dell’agrivoltaico in Italia. Questo provvedimento non si limita a una semplice definizione giuridica, ma produce effetti operativi concreti che influenzano direttamente le modalità di realizzazione degli impianti, la loro localizzazione e le garanzie richieste per assicurare la compatibilità con le attività agricole e pastorali.

La legge conferma la definizione giuridica degli “impianti agrivoltaici”, sottolineando che questi devono preservare la continuità delle attività agricole e pastorali, anche attraverso l’impiego di tecnologie avanzate come la rotazione dei moduli e l’agricoltura digitale di precisione. Parallelamente, il decreto semplifica le procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili nel settore industriale, eliminando l’obbligo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Un altro aspetto chiave è l’ampliamento della nozione di “aree idonee”, che ora include tutti gli stabilimenti industriali e le aree agricole entro un raggio di 350 metri (purché non destinate a produzioni di particolare valore). Le regioni e le province autonome sono incaricate di individuare ulteriori aree idonee, nel rispetto delle linee guida nazionali. È stato inoltre introdotto un sistema di controlli comunali sulla compatibilità agricola degli impianti, accompagnato da un sistema sanzionatorio in caso di violazioni.

Per garantire la continuità delle attività agricole, la legge prevede un’asseverazione progettuale che attesti il mantenimento di almeno l’80% della Produzione lorda vendibile (Plv) agricola. A ciò si affiancano controlli comunali nei cinque anni successivi all’installazione, finalizzati a verificare che l’attività agricola sia effettivamente svolta. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, sono previste sanzioni amministrative da 1.000 a 100.000 euro.

La legge chiarisce che, per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, l’installazione resta consentita solo in presenza di specifiche condizioni o deroghe, come nel caso delle comunità energetiche rinnovabili o dei progetti finanziati dal PNRR. Al di fuori di queste aree idonee e discipline speciali, l’installazione tradizionale di impianti fotovoltaici in area agricola non è ammessa, prevenendo così utilizzi strumentali dell’agrivoltaico a fini puramente speculativi e di sola produzione energetica.

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