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Pratiche enologiche per vino biologico

Nei giorni scorsi è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2025/405 del 13 dicembre 2024 modifica il regolamento 2018/848 per quanto riguarda le pratiche enologiche per il vino biologico.

Questo regolamento aggiunge l’uso della “parziale evaporazione sottovuoto” e della “distillazione” nell’allegato II, parte VI, punto 3 del regolamento 2018/848 al fine di autorizzarne l’utilizzo nella produzione di vino biologico totalmente dealcolato, purché siano rispettati i limiti relativi a temperatura (75° C)  e pori di filtrazione (non inferiori a 0,2 micrometri) e che la distillazione sia eseguita sottovuoto.

Le due tecniche possono essere utilizzate singolarmente o congiuntamente.

Il regolamento si applica dal 18/03/2025.

In Italia, inoltre, è uscito recentemente anche il DM 672816 del 20.12.24 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii. del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati” (allegato), che ha definito le tecniche, l’etichettatura e altri adempimenti per chi vuole produrre vini dealcolati in Italia.

Interessante far notare che in Italia, a differenza degli altri paesi UE, la dealcolazione non è consentita per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).

Infine è utile ricordare che le operazioni di dealcolazione sono soggette alle disposizioni tributarie in materia di accisa sull’alcole etilico, e che le distillerie sono inserite quali soggetti che potranno svolgere le operazioni di dealcolazione del vino, seppur in locali separati dai locali uso distilleria.

Per approfondimenti si consiglia di leggere anche l’approfondimento realizzato dal Dott. Carmelo Bonarrigo.

Informazioni e preventivi

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