Cosa fare per…Certificazioni Accreditate
Un’azienda che vuole certificarsi BIO deve assoggettarsi al Reg. UE 2018/848, che definisce il sistema di produzione, trasformazione, etichettatura, controllo e certificazione nell’Unione Europea.
Per fare questo deve necessariamente farsi certificare da un Organismo di Certificazione autorizzato.
L’azienda deve richiedere un preventivo a QCertificazioni e una volta sottoscritta la documentazione contrattuale e presentata la notifica di attività con metodo biologico (resa disponibile da parte della Regione di competenza), sarà incaricata la prima visita ispettiva.
Durante la prima visita ispettiva il tecnico ispettore verifica la conformità dei siti produttivi a quanto previsto dal Reg. UE 2018/848 e regolamenti attuativi e compila una “Relazione di Ispezione“, che contiene tutte le informazioni utili a QCertificazioni per esprimere il giudizio di idoneità.
L’azienda idonea riceverà quindi i documenti di certificazione ed entra a far parte dell’elenco delle aziende controllate.
QCertificazioni non richiede percentuali sul fatturato del prodotto certificato o sui volumi di produzione, infatti I nostri preventivi sono realizzati sulla base di un tariffario a ora/uomo.
Per ricevere un preventivo è necessario compilare il questionario “MD BIO 194 – Domanda di certificazione” e inviarlo ai nostri uffici a mezzo posta elettronica. Le informazioni richieste sono utili ad individuare le dimensioni aziendali, e conseguentemente a stimare un corretto ammontare di ore necessarie per controllare e certificare la realtà aziendale.
L’azienda interessata a procedere con la certificazione dovrà sottoscrivere l’offerta e i documenti contrattuali e presentare la notifica di attività con metodo biologico.
Il primo documento obbligatorio che deve essere presentato dall’azienda che si vuole certificare BIO è la notifica di attività con metodo biologico.
Affinché possa presentare la notifica, l’azienda deve avere una posizione all’anagrafe regionale.
Le aziende agricole hanno già un fascicolo aziendale aperto presso l’anagrafe regionale.
COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE
Le aziende che non hanno una posizione all’anagrafe regionale (ad esempio i trasformatori come forni, gelaterie, macelli, macellerie, rivendite, ecc.) devono procedere con la costituzione del fascicolo aziendale.
Per farlo devono rivolgersi a soggetti autorizzati dalle Regioni tramite mandato, liberi professionisti appartenenti a ordini o collegi di settore e Centri Assistenza Agricola CAA (es: CIA, Coldiretti, Unione Agricoltori, Acli, ecc.)
COMPILAZIONE NOTIFICA ELETTRONICA
Le modalità per la presentazione della notifica non sono uguali per tutte le Regioni:
- in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Puglia sono operativi sistemi informatici regionali;
- per tutte le altre regioni e Province Autonome è operativo il SIB (Sistema Informativo Biologico) nazionale.
La compilazione può essere effettuata dallo stesso richiedente, accedendo attraverso l’apposita pagina web della Regione e seguendo le indicazioni fornite per ottenere l’apposita abilitazione ed autorizzazione individuale (login/password). In alternativa può rivolgersi a soggetti autorizzati dalle Regioni tramite mandato, liberi professionisti appartenenti a ordini o collegi di settore e Centri Assistenza Agricola CAA (es: CIA, Coldiretti, Unione Agricoltori, Acli, ecc.).
La notifica è soggetta a marca da bollo.
ll Decreto Ministeriale 18321 del 09 agosto 2012 obbliga l’operatore a presentare i programmi annuali di produzione (PAPV; PAPZ; PAPA; PAP; PAI) nel seguente modo:
- Notifica di inizio attività: il programma annuale di produzione deve essere presentato entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, ovvero contestualmente alla notifica di inizio attività. Le informazioni contenute nei programmi devono essere riferite alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività ed il 31 dicembre.
- Notifica di variazione: il programma annuale di produzione deve essere presentato entro 30 giorni dalla presentazione della notifica di variazione , ovvero contestualmente alla notifica di variazione. Le informazioni contenute nei programmi devono essere riferite alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di variazione ed il 31 dicembre.
- PAP di prima comunicazione Annuale: il programma annuale di produzione deve essere presentato entro 31 gennaio di ciascun anno. Le informazioni contenute nei programmi devono essere riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno in corso. Si fa presente che il termine del 31 gennaio potrebbe essere oggetto di proroga (es.: per la prima comunicazione anno 2024 il termine è stato prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2024) e tale proroga riguarda esclusivamente la prima comunicazione annuale.
- PAP di variazione annuale: il programma annuale di produzione deve essere presentato entro 30 giorni dall’avvenuta variazione delle informazioni contenute nei programmi annuali di produzione precedentemente presentati nel corso dell’anno di riferimento. La variazione delle seguenti informazioni comporta un PAP di variazione:
- cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione;
- cambio delle varietà per le colture legnose agrarie;
- cambio di specie o di razze allevate;
- modifica dei Paesi terzi;
- modifica dei prodotti importati;
- aumento del 30% delle quantità di prodotto importato;
- aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni (solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP); la variazione deve essere pari o superiore al 30%;
- aumento o diminuzione del numero di arnie (solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di arnie superiori a 150); la variazione deve essere pari o superiore al 30%;
- aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate; la variazione deve essere pari o superiore al 30%;
- modifica delle qualità previste, secondo la classificazione uniforme dei prodotti riconducibile alle attività economiche secondo il sistema Ateco o codice NACE, dei prodotti che si prevede di preparare nel periodo di riferimento. La variazione deve riguardare l’aumento o la diminuzione del 30% delle quantità previste di prodotto preparato, espressa nella relativa unità dimensionale, che si prevede di preparare nel periodo di riferimento;
- la comunicazione di variazione delle suddette informazioni deve essere riferite alla frazione di anno compresa tra la data dell’intervenuta variazione ed il 31 dicembre dell’anno in corso.
- Allineamento delle informazioni tra notifica e programmi di produzione: le informazioni contenute nei programmi annuali di produzione devono obbligatoriamente corrispondere a quelli dichiarati nella notifica (superfici, unità di produzione, numero appezzamento, descrizione delle colture, codice allevamento, specie allevata, tipologia di attività, descrizione del prodotto, Paese di importazione, ecc.).
Ai fini dell’assoggettamento al sistema di controllo per le produzioni biologiche, è necessario presentare della documentazione a corredo della notifica. Per le aziende che svolgono attività di produzione vegetale la documentazione è la seguente:
Una Relazione (manuale di autocontrollo), firmata ed aggiornata, che:
– descriva in modo completo l’unità e/o il sito e gli appezzamenti di produzione biologica o in conversione e convenzionali (se del caso): la descrizione deve indicare i luoghi di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta (se del caso), i luoghi di magazzinaggio e, de del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d’imballaggio;
– descriva in modo completo le attività da svolgere a norma della normativa in materia di produzione biologica;
– descriva in modo completo i processi produttivi;
– descriva, sulla base della valutazione del rischio, le:
- misure pratiche adottate volte a garantire la conformità alla normativa in materia di produzione biologica: l’operatore deve stabilire e aggiornare procedure adeguate, fondate su un’identificazione sistematica delle fasi critiche della produzione (deve riferirsi alle unità produttive e/o appezzamenti, i luoghi di magazzinaggio e, se del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d’imballaggio, di etichettatura dei prodotti biologici, nonché procedure e modalità di trasporto dei prodotti. Deve riportare una descrizione dell’agroecosistema [confini e ambiente circostante gli appezzamenti], delle operazioni colturali, in particolare le rotazioni [per i seminativi], la fertilizzazione e la difesa fitosanitari; la gestione delle macchine/attrezzature proprie o di terzi);
- misure preventive adottate in ogni fase dei processi produttivi al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull’ambiente, sulla salute dei vegetali; la scelta di specie, varietà o materiale eterogeneo appropriati che siano resistenti agli organismi nocivi e alle malattie, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali degli organismi nocivi;
- misure precauzionali adottate in ogni fase dei processi produttivi al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici:
- misure proporzionate e adeguate per individuare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati, compresa l’identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche;
- misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati (separazione tra produzione biologica, in conversione e non biologica; proteggere l’ambiente (unità produttive e/o appezzamenti) da contaminazioni accidentali o deriva; modalità di pulizia e relative registrazioni dei macchinari/attrezzature propri e di terzi);
– descriva le modalità di registrazione, e tracciabilità dei processi produttivi, che dimostrano la conformità alle norme di produzione biologica;
– esamini e adotti le suddette misure (validazione dei processi); e
– rispetti altri pertinenti requisiti del Reg. UE 2018/848 volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici.
A questo link è possibile scaricare le linee guida per la corretta compilazione del Piano delle Misure di Controllo e Precauzionali.
Sono inoltre necessari i seguenti documenti:
- Programma di produzione (PAPV – Programma annuale di Produzione Vegetale) compilato sul sistema informativo regionale o sul SIB.
- Dichiarazione integrativa alla notifica.
- Planimetria catastale dell’azienda agricola in scala 1:1000 o 1:2000, con evidenziati i confini aziendali ed i confini a rischio.
- Planimetria delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione e preparazione con evidenziate le aree dedicate alle produzioni biologiche.
- Copia autorizzazione sanitaria in corso di validità che descriva le attività per cui si chiede l’assoggettamento (se applicabile).
- Richiesta di deroga all’uso di maggiori dosi di rame (se applicabile).
Ai fini dell’assoggettamento al sistema di controllo per le produzioni biologiche, è necessario presentare della documentazione a corredo della notifica. Per le aziende che svolgono attività zootecnica la documentazione è la seguente:
Una Relazione (manuale di autocontrollo), firmata ed aggiornata, che:
– descriva in modo completo l’unità e/o il sito e gli appezzamenti di produzione biologica o in conversione e convenzionali (se del caso): la descrizione deve indicare i luoghi di produzione, gli appezzamenti, i pascoli, gli spazi liberi all’aperto, i fabbricati/stalle destinati agli animali, i luoghi di magazzinaggio e, de del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d’imballaggio dei prodotti animali, materie prime e fattori di produzione;
– descriva in modo completo le attività da svolgere a norma della normativa in materia di produzione biologica;
– descriva in modo completo i processi produttivi, che comprenda:
- un piano di spargimento delle deiezioni animali, unitamente a una descrizione completa delle superfici adibite alla produzione vegetale;
- eventuali accordi scritti conclusi con altre aziende che rispettano le norme di produzione biologica, ai fini dello spandimento di effluenti eccedentari;
- un piano di gestione dell’unità di allevamento, comprensivo di:
- programma di reperimento degli alimenti;
- programma di gestione della rimonta e della riproduzione;
- piano sanitario;
– descriva, sulla base della valutazione del rischio, le:
- misure pratiche adottate volte a garantire la conformità alla normativa in materia di produzione biologica: l’operatore deve stabilire e aggiornare procedure adeguate, fondate su un’identificazione sistematica delle fasi critiche dell’allevamento (deve riferirsi alle unità produttive e/o appezzamenti, ai pascoli, agli spazi liberi all’aperto, stalle, i luoghi di magazzinaggio e, de del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d’imballaggio dei prodotti animali, materie prime e fattori di produzione. Deve riportare una descrizione dell’agroecosistema [confini e ambiente circostante gli appezzamenti], delle operazioni colturali, in particolare le rotazioni [per i seminativi], la fertilizzazione e la difesa fitosanitari; la profilassi ed i trattamenti veterinari; la gestione delle macchine/attrezzature proprie o di terzi);
- misure preventive adottate in ogni fase dei processi produttivi al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull’ambiente, sulla salute degli animali; la scelta di specie appropriate che siano resistenti agli organismi nocivi e alle malattie, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali degli organismi nocivi;
- misure precauzionali adottate in ogni fase dei processi produttivi al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici:
- misure proporzionate e adeguate per individuare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati, compresa l’identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche;
- misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati (separazione tra produzione biologica, in conversione e non biologica; proteggere l’ambiente (unità produttive e/o appezzamenti) da contaminazioni accidentali o deriva; modalità di pulizia e relative registrazioni dei macchinari/attrezzature propri e di terzi);
– descriva le modalità di registrazione, e tracciabilità dei processi produttivi, che dimostrano la conformità alle norme di produzione biologica;
– esamini e adotti le suddette misure (validazione dei processi); e
– rispetti altri pertinenti requisiti del Reg. UE 2018/848 volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici.
A questo link è possibile scaricare le linee guida per la corretta compilazione del Piano delle Misure di Controllo e Precauzionali.
Sono inoltre necessari i seguenti documenti:
- Programma di produzione (PAPZ – Programma annuale di Produzione Zootecnica) compilato sul sistema informativo regionale o sul SIB.
- Dichiarazione integrativa alla notifica.
- Planimetria catastale dell’azienda agricola in scala 1:1000 o 1:2000, con evidenziati i confini aziendali ed i confini a rischio.
- Planimetria delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione e preparazione con evidenziate le aree dedicate alle produzioni biologiche.
- Planimetria dei locali di stabulazione, allevamento, mungitura, ecc.
- Copia degli accordi di cooperazione ai fini dell’utilizzo degli effluenti eccedentari (se applicabile).
- Copia autorizzazione sanitaria in corso di validità, che descriva le attività per cui si chiede l’assoggettamento (se applicabile).
- Richiesta di deroga all’uso di maggiori dosi di rame (se applicabile).
Ai fini dell’assoggettamento al sistema di controllo per le produzioni biologiche, è necessario presentare della documentazione a corredo della notifica. Per le aziende che svolgono attività di trasformazione la documentazione è la seguente:
Una Relazione (manuale di autocontrollo), firmata ed aggiornata, che:
– descriva in modo completo l’unità/strutture di produzione biologica o in conversione: la descrizione deve indicare gli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, all’imballaggio, all’etichettatura e al magazzinaggio dei prodotti biologici prima e dopo le relative operazioni, nonché le modalità di trasporto;
– descriva in modo completo le attività da svolgere a norma della normativa in materia di produzione biologica;
– descriva in modo completo i processi produttivi;
– descriva, sulla base della valutazione del rischio, le:
- misure pratiche adottate volte a garantire la conformità alla normativa in materia di produzione biologica: l’operatore deve stabilire e aggiornare procedure adeguate, fondate su un’identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione (deve riferirsi agli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, l’imballaggio, l’etichettatura e il magazzinaggio dei prodotti biologici prima e dopo le operazioni, nonché alle procedure e modalità di trasporto dei prodotti. Deve riportare anche l’elenco e la qualificazione dei fornitori e/o terzisti (se utilizzati), nonché una descrizione della preparazione dei prodotti (Lay-out dell’impianto, con indicati i flussi di lavorazione ed elenco dei macchinari utilizzati);
- misure precauzionali che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici:
- misure proporzionate e adeguate per individuare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati, compresa l’identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche;
- misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati (separazione tra produzione biologica, in conversione e non biologica; la pianificazione/programmazione delle lavorazioni dei prodotti biologici; modalità di pulizia e relative registrazioni);
– descriva le modalità di registrazione, e tracciabilità dei processi produttivi, che dimostrano la conformità alle norme di produzione biologica;
– esamini e adotti le suddette misure (validazione dei processi);
– rispetti altri pertinenti requisiti del Reg. (UE) 2018/848 volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici.
A questo link è possibile scaricare le linee guida per la corretta compilazione del Piano delle Misure di Controllo e Precauzionali.
Sono inoltre necessari i seguenti documenti:
- Programma di produzione (PAP – Programma annuale delle preparazioni).
- Dichiarazione integrativa alla notifica.
- Planimetria delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione e preparazione con evidenziate le aree dedicate alle produzioni biologiche.
- Copia del titolo di possesso o disponibilità dei fabbricati gestiti dall’operatore, che riporti l’impegno da parte dell’esecutore di rispettare le norme relative all’agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo (solo nel caso di un’attività in conto terzi in cui l’esecutore non sia un operatore notificato).
- Copia autorizzazione sanitaria in corso di validità che descriva le attività per cui si chiede l’assoggettamento.
- Scheda ingredienti prodotti.
Ai fini dell’assoggettamento al sistema di controllo per le produzioni biologiche, è necessario presentare della documentazione a corredo della notifica. Per le aziende che svolgono attività di importazione la documentazione è la seguente:
Una Relazione (manuale di autocontrollo), firmata ed aggiornata, che:
– descriva in modo completo l’unità/strutture e/o sito di produzione biologica o in conversione e/o convenzionale: la descrizione deve indicare le strutture dell’importatore adibite al ricevimento e al magazzinaggio dei prodotti biologici importati, nonché le modalità di trasporto, fino alla consegna al primo destinatario/cliente finale;
– descriva in modo completo le attività di importazione da svolgere a norma della normativa in materia di produzione biologica;
– descriva in modo completo i processi produttivi, con l’indicazione dei punti di entrata dei prodotti nella UE;
– descriva, sulla base della valutazione del rischio, le:
- misure pratiche adottate volte a garantire la conformità alla normativa in materia di produzione biologica: l’operatore deve stabilire e aggiornare procedure adeguate, fondate su un’identificazione sistematica delle fasi critiche dell’importazione (deve riferirsi alle strutture adibite al ricevimento, le attività di importazione, con l’indicazione dei punti di entrata dei prodotti nella UE, al magazzinaggio dei prodotti biologici prima e dopo le operazioni, nonché alle procedure e modalità di trasporto dei prodotti. Deve riportare anche l’elenco e la qualificazione dei fornitori e/o terzisti (se utilizzati), nonché una descrizione dell’attività di commercializzazione e/o preparazione dei prodotti;
- misure precauzionali che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi dell’importazione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici:
- misure proporzionate e adeguate per individuare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati, compresa l’identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche;
- misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati [separazione tra produzione biologica, in conversione e non biologica; la pianificazione/programmazione delle aree di stoccaggio e delle lavorazioni dei prodotti biologici; registrazioni, in caso di frazionamento/etichettatura/rietichettatura dei prodotti biologici (Procedure doganali speciali)]; modalità di validazione delle procedure pulizia degli impianti e locali di stoccaggio;
– descriva le modalità di registrazione, e tracciabilità dei processi produttivi, che dimostrano la conformità alle norme di produzione biologica;
– esamini e adotti le suddette misure (validazione dei processi);
– rispetti altri pertinenti requisiti del Reg. (UE) 2018/848 volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici.
A questo link è possibile scaricare le linee guida per la corretta compilazione del Piano delle Misure di Controllo e Precauzionali.
Sono inoltre necessari i seguenti documenti:
- Programma di produzione (PAI – Programma annuale delle importazioni).
- Dichiarazione integrativa alla notifica.
- Planimetria delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione e preparazione con evidenziate le aree dedicate alle produzioni biologiche (anche per il magazzino doganale, se utilizzato).
- Copia del titolo di possesso o disponibilità dei fabbricati gestiti dall’operatore, che riporti l’impegno da parte dell’esecutore di rispettare le norme relative all’agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo [solo nel caso di un’attività in conto terzi in cui l’esecutore non sia un operatore notificato (anche per il magazzino doganale, se utilizzato)].
- Copia autorizzazione sanitaria in corso di validità che descriva le attività per cui si chiede l’assoggettamento (anche per il magazzino doganale, se utilizzato).
- Elenco aggiornato dei prodotti per i quali si chiede la certificazione.
QCertificazioni fornisce il servizio di valutazione delle etichette.
L’ufficio certificazione di QC si avvale di tecnici specializzati che verificano la conformità delle etichette alle informazioni obbligatorie previste dal Reg. (UE) 2018/848 e alla scheda ingredienti prodotto (scarica il file) e che indicheranno, se necessario, le eventuali prescrizioni per garantire la conformità delle diciture.
L’approvazione necessariamente essere sottoposta a valutazione nel caso che riportanti il logo QC.
Nel documento Etichettatura dei prodotti biologici è possibile reperire tutte e indicazioni per comporre correttamente un’etichetta.
Per richiedere la valutazione è sufficiente inviare una richiesta a QCertificazioni all’indirizzo lettera@qc.bureauveritas.com, allegando la bozza dell’etichetta.
Non è necessario chiedere una nuova valutazione nei seguenti casi:
- effettuazione di restyling grafico (immagini, forma, carattere, font…), che non modifica le informazioni obbligatorie relative alle indicazioni al metodo biologico;
- inserimento o modifica di informazioni di carattere ecologico o relative al corretto smaltimento delle confezioni;
- inserimento o modifica di tabelle nutrizionali, codici a barre, claims o eventuali marchi privati;
- per vino o bevande alcoliche, modifica del grado alcolico, della quantità solfiti o dell’annata di produzione;
- modifica del volume o del peso della confezione.
QCertificazioni non è responsabile per la verifica delle altre informazioni obbligatorie richieste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
Prima di commercializzare i prodotti, si raccomanda di verificare la corrispondenza dei documenti di certificazione con la realtà aziendale.
Nel caso in cui si manifesti la necessità di modificare i documenti di certificazione, l’azienda invierà una mail con la richiesta di revisione all’indirizzo lettera@qc.bureauveritas.com.
La richiesta dovrà indicare il motivo per cui si richiede la revisione.
Qualora si manifesti la necessità di richiedere il duplicato di un documento, l’azienda dovrà scrivere una mail all’indirizzo lettera@qc.bureauveritas.com specificando qual è il documento che si richiede in copia e la motivazione.
Nelle aziende di produzione primaria le norme per la produzione biologica devono essere applicate e rispettate per un determinato periodo, definito “di conversione all’agricoltura biologica“.
Il periodo di conversione è il seguente:
- nel caso di terreni seminativi almeno due anni prima della semina
- nel caso di pascoli o prati permanenti almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico.
- nel caso di colture perenni diversi dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.
La data iniziale del computo di tale periodo è quella di notifica intesa come data di spedizione (timbro postale o data di protocollo elettronico) della notifica alle Regioni e Provincie autonome e agli organismi di controllo.
Prima che sia trascorso l’intero periodo di conversione, ma comunque non prima di 12 mesi dalla data iniziale, le produzioni possono essere certificate come “prodotto in conversione all’agricoltura biologica”.
In certi casi il periodo di conversione può essere prolungato o abbreviato, per l’intera azienda o per parte di essa, tenuto conto dell’utilizzazione anteriore degli appezzamenti.
Trascorso il periodo di conversione i prodotti agricoli potranno essere certificate e commercializzate con la dicitura “prodotto da agricoltura biologica“.
RIDUZIONE DEL PERIODO DI CONVESIONE
Ai sensi dell’art. 9, comma 3 del DM 20 maggio 2022 n. 229771, in applicazione dell’art. 10, comma 3 del Reg. (UE) n. 2018/848 le Regioni e Provincie autonome possono riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori alla data di notifica.
Se un produttore vuole richiedere la riduzione del periodo di conversione, deve presentare alla Regione territorialmente competente, direttamente o delegando la QCertificazioni, un’istanza (Fac simile domanda A; Fac simile domanda B) nella quale specifica a quale delle seguenti condizioni fa riferimento la sua situazione aziendale:
- A – gli appezzamenti agricoli dell’operatore sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di garantire che su tali appezzamenti agricoli non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l’uso nella produzione biologica;
- B – gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.
Tale richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:
- descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati;
- documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848 antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:
- nel caso la richiesta riguardasse casistiche incluse nella lettera A, le schede ufficiali relative all’uso dei mezzi tecnici e le schede di magazzino atti a verificare gli acquisti dei mezzi tecnici;
- nel caso la richiesta riguardasse casistiche incluse nella lettera B, una relazione tecnica asseverata;
- le mappe che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo e le informazioni relative alla superficie totale di tali appezzamenti e, se del caso, alla natura e al volume della produzione in corso nonché, se disponibili, le coordinate di geolocalizzazione;
- nel caso la richiesta riguardasse casistiche incluse nella lettera B, l’analisi dettagliata dei rischi effettuata dalla QCertificazioni per valutare se un appezzamento oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto in particolare dell’estensione della superficie totale a cui si riferisce la domanda e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto della domanda;
- nel caso la richiesta riguardasse casistiche incluse nella lettera B, i risultati delle analisi di laboratorio effettuate presso laboratori accreditati su campioni di suolo e/o vegetali prelevati dalla QCertificazioni da ciascun appezzamento agricolo identificato come potenzialmente contaminato a causa del trattamento con prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a seguito dell’analisi dettagliata dei rischi di cui al punto 4;
- un rapporto di ispezione della QCertificazioni a seguito di un’ispezione fisica dell’operatore al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo;
- ogni altra evidenza utile a fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni prima della data in cui ha notificato per la prima volta le superfici in parola, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica;
- una dichiarazione finale scritta della QCertificazioni che indichi se è giustificato il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte del periodo di conversione e che specifichi l’inizio del periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la superficie totale degli appezzamenti che beneficiano del riconoscimento retroattivo di un periodo.
QCertificazioni, acquisita la richiesta da parte del produttore ed effettuate le verifiche necessarie, su delega dell’operatore, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti di QCertificazioni (vedi precedente punto 8).
L’istanza deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- denominazione e CUAA dell’operatore biologico;
- data della richiesta da parte dell’operatore;
- appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate (antecedenti e successive alla notifica);
- data di fine conversione ordinaria, riferita alle singole particelle;
- data di fine conversione per riduzione del periodo di conversione, riferita alle singole particelle;
- documenti predisposti dalla QCertificazioni (vedi precedenti punti 4, 5, 6 e 8).
Le Regioni o le Provincie autonome esaminata la relazione di QCertificazioni e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Reg. (UE) n. 2018/848, dandone comunicazione all’operatore e, per conoscenza, a QCertificazioni.
In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Provincie autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, ha valore l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.
Informazioni e preventivi
Per qualsiasi informazione o approfondimento vi invitiamo a contattarci scriverci o chiamando direttamente il numero +39 0577 327234.