Per ottenere la certificazione per i prodotti biologici un’azienda deve assoggettarsi al Reg. UE 848/2018, che definisce il sistema di produzione, trasformazione, etichettatura, controllo e certificazione nell’Unione Europea.
Per fare questo deve necessariamente farsi certificare da un Organismo di Certificazione autorizzato.
All’azienda che avrà presentato la notifica di attività con metodo biologico, resa disponibile all’organismo di controllo da parte della Regione di competenza, accettato il preventivo, provveduto al pagamento dell’importo annuale sarà inviato il contratto ed il regolamento per il controllo e la certificazione e l’uso del marchio e sarà, contestualmente, incaricata la prima visita ispettiva.
Durante la prima visita ispettiva “AUDIT” viene verificata la conformità dei siti produttivi a quanto previsto dal Reg. UE 848/2018 e regolamenti attuativi. Sulla base dei risultati dell’Audit viene redatto un documento denominato “Relazione di Ispezione“, contenente tutte le informazioni utili all’Organismo di controllo per esprimere il giudizio di idoneità. L’azienda idonea entra a far parte dell’elenco delle aziende controllate sulle quali, in base ad un Piano Preventivo dei Controlli Annuali, vengono esercitate annualmente una o più visite di sorveglianza che hanno lo scopo di verificare il mantenimento delle condizioni di conformità e la completa applicazione di quanto previsto dal Reg. UE 848/2018 e regolamenti attuativi.
L’azienda riceverà tutta la documentazione necessaria a comprovare la sua adesione al sistema di produzione biologica: certificato di conformità, approvazione etichette per i prodotti biologici
QCertificazioni non richiede percentuali sul fatturato del prodotto certificato o sui volumi di produzione, infatti I nostri preventivi sono realizzati sulla base di un tariffario a ora/uomo.
Per ricevere un preventivo è necessario compilare la scheda di raccolta dati “MD BIO 194 – Domanda di certificazione Bio” e inviarla ai nostri uffici a mezzo posta elettronica o fax. Le informazioni richieste sono utili ad individuare le dimensioni aziendali, e conseguentemente a stimare un corretto ammontare di ore necessarie per controllare e certificare la realtà aziendale.
L’operatore, qualora interessato, restituirà il preventivo firmato per accettazione, e procederà con l’iter effettuando il pagamento e presentando la documentazione obbligatoria.
Il primo documento obbligatorio che deve essere presentato dall’azienda che si vuole certificare BIO è la notifica di attività con metodo biologico.
Affinché possa presentare la notifica, l’azienda deve avere una posizione all’anagrafe regionale.
Le aziende agricole hanno già un fascicolo aziendale aperto presso l’anagrafe regionale.
COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE
Le aziende che non hanno una posizione all’anagrafe regionale (ad esempio i trasformatori come forni, gelaterie, macelli, macellerie, rivendite, ecc.) devono procedere con la costituzione del fascicolo aziendale.
Per farlo devono rivolgersi a soggetti autorizzati dalle Regioni tramite mandato, liberi professionisti appartenenti a ordini o collegi di settore e Centri Assistenza Agricola CAA (es: CIA, Coldiretti, Unione Agricoltori, Acli, ecc.)
COMPILAZIONE NOTIFICA ELETTRONICA
Le modalità per la presentazione della notifica non sono uguali per tutte le Regioni:
La compilazione può essere effettuata dallo stesso richiedente, accedendo attraverso l’apposita pagina web della Regione e seguendo le indicazioni fornite per ottenere l’apposita abilitazione ed autorizzazione individuale (login/password). In alternativa può rivolgersi a soggetti autorizzati dalle Regioni tramite mandato, liberi professionisti appartenenti a ordini o collegi di settore e Centri Assistenza Agricola CAA (es: CIA, Coldiretti, Unione Agricoltori, Acli, ecc.).
La notifica è soggetta a marca da bollo.
Ai fini dell’assoggettamento al sistema di controllo per le produzioni biologiche, è necessario presentare della documentazione a corredo della notifica. Per le aziende che svolgono attività di produzione vegetale la documentazione è la seguente:
Una Relazione (manuale di autocontrollo), firmata ed aggiornata, che:
– descriva in modo completo l’unità e/o il sito e gli appezzamenti di produzione biologica o in conversione e convenzionali (se del caso): la descrizione deve indicare i luoghi di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta (se del caso), i luoghi di magazzinaggio e, de del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d’imballaggio;
– descriva in modo completo le attività da svolgere a norma della normativa in materia di produzione biologica;
– descriva in modo completo i processi produttivi;
– descriva, sulla base della valutazione del rischio, le:
– descriva le modalità di registrazione, e tracciabilità dei processi produttivi, che dimostrano la conformità alle norme di produzione biologica;
– esamini e adotti le suddette misure (validazione dei processi); e
– rispetti altri pertinenti requisiti del Reg. (UE) 2018/848 volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici.
Sono inoltre necessari i seguenti documenti:
Ai fini dell’assoggettamento al sistema di controllo per le produzioni biologiche, è necessario presentare della documentazione a corredo della notifica. Per le aziende che svolgono attività zootecnica la documentazione è la seguente:
Una Relazione (manuale di autocontrollo), firmata ed aggiornata, che:
– descriva in modo completo l’unità e/o il sito e gli appezzamenti di produzione biologica o in conversione e convenzionali (se del caso): la descrizione deve indicare i luoghi di produzione, gli appezzamenti, i pascoli, gli spazi liberi all’aperto, i fabbricati/stalle destinati agli animali, i luoghi di magazzinaggio e, de del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d’imballaggio dei prodotti animali, materie prime e fattori di produzione;
– descriva in modo completo le attività da svolgere a norma della normativa in materia di produzione biologica;
– descriva in modo completo i processi produttivi, che comprenda:
– descriva, sulla base della valutazione del rischio, le:
– descriva le modalità di registrazione, e tracciabilità dei processi produttivi, che dimostrano la conformità alle norme di produzione biologica;
– esamini e adotti le suddette misure (validazione dei processi); e
– rispetti altri pertinenti requisiti del Reg. (UE) 2018/848 volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici.
Sono inoltre necessari i seguenti documenti:
Ai fini dell’assoggettamento al sistema di controllo per le produzioni biologiche, è necessario presentare della documentazione a corredo della notifica. Per le aziende che svolgono attività di trasformazione la documentazione è la seguente:
Una Relazione (manuale di autocontrollo), firmata ed aggiornata, che:
– descriva in modo completo l’unità/strutture di produzione biologica o in conversione: la descrizione deve indicare gli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, all’imballaggio, all’etichettatura e al magazzinaggio dei prodotti biologici prima e dopo le relative operazioni, nonché le modalità di trasporto;
– descriva in modo completo le attività da svolgere a norma della normativa in materia di produzione biologica;
– descriva in modo completo i processi produttivi;
– descriva, sulla base della valutazione del rischio, le:
– descriva le modalità di registrazione, e tracciabilità dei processi produttivi, che dimostrano la conformità alle norme di produzione biologica;
– esamini e adotti le suddette misure (validazione dei processi);
– rispetti altri pertinenti requisiti del Reg. (UE) 2018/848 volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici.
Sono inoltre necessari i seguenti documenti:
Ai fini dell’assoggettamento al sistema di controllo per le produzioni biologiche, è necessario presentare della documentazione a corredo della notifica. Per le aziende che svolgono attività di importazione la documentazione è la seguente:
Una Relazione (manuale di autocontrollo), firmata ed aggiornata, che:
– descriva in modo completo l’unità/strutture e/o sito di produzione biologica o in conversione e/o convenzionale: la descrizione deve indicare le strutture dell’importatore adibite al ricevimento e al magazzinaggio dei prodotti biologici importati, nonché le modalità di trasporto, fino alla consegna al primo destinatario/cliente finale;
– descriva in modo completo le attività di importazione da svolgere a norma della normativa in materia di produzione biologica;
– descriva in modo completo i processi produttivi, con l’indicazione dei punti di entrata dei prodotti nella UE;
– descriva, sulla base della valutazione del rischio, le:
– descriva le modalità di registrazione, e tracciabilità dei processi produttivi, che dimostrano la conformità alle norme di produzione biologica;
– esamini e adotti le suddette misure (validazione dei processi);
– rispetti altri pertinenti requisiti del Reg. (UE) 2018/848 volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici.
Sono inoltre necessari i seguenti documenti:
Le bozze delle etichette recanti riferimenti al metodo di produzione biologico ai sensi dei Reg. UE 848/2018, devono essere sottoposte a QCertificazioni per la necessaria preventiva approvazione.
Nel documento Etichettatura dei prodotti biologici è possibile reperire tutte e indicazioni per comporre correttamente un’etichetta.
Per richiedere l’approvazione l’azienda deve inviare una richiesta a QCertificazioni, preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo lettera@qc.bureauveritas.com, allegando la bozza dell’etichetta.
L’ufficio certificazione verifica la conformità dell’etichetta sulla base delle indicazioni obbligatorie previste dal Regolamento comunitario e della corrispondenza tra gli ingredienti presenti nell’etichetta e quelli precedentemente comunicati dall’operatore con la Scheda Ingredienti Prodotto (scarica il file).
Se tutto è corretto, l’etichetta è conforme e viene fatta un’opportuna comunicazione all’azienda. Nel caso in cui l’etichetta non sia corretta vengono comunicate al cliente le modifiche da apportare o i documenti da produrre, e ricevuta la nuova bozza viene di nuovo sottoposta all’ approvazione dell’Ufficio.
Non è necessario chiedere una nuova approvazione nei seguenti casi:
QCertificazioni non è responsabile per la verifica delle altre informazioni obbligatorie richieste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
Prima di commercializzare i prodotti, si raccomanda di verificare la corrispondenza dei documenti di certificazione con la realtà aziendale.
Nel caso in cui si manifesti la necessità di modificare i documenti di certificazione, l’azienda invierà una mail con la richiesta di revisione all’indirizzo lettera@qc.bureauveritas.com.
La richiesta dovrà indicare il motivo per cui si richiede la revisione.
Qualora si manifesti la necessità di richiedere il duplicato di un documento, l’azienda dovrà scrivere una mail all’indirizzo lettera@qc.bureauveritas.com specificando qual è il documento che si richiede in copia e la motivazione.
Nelle aziende di produzione primaria le norme per la produzione biologica devono essere applicate e rispettate per un determinato periodo, definito “di conversione all’agricoltura biologica“.
Il periodo di conversione è il seguente:
La data iniziale del computo di tale periodo è quella di notifica intesa come data di spedizione (timbro postale o data di protocollo elettronico) della notifica alle Regioni e Provincie autonome e agli organismi di controllo.
Prima che sia trascorso l’intero periodo di conversione, ma comunque non prima di 12 mesi dalla data iniziale, le produzioni possono essere certificate come “prodotto in conversione all’agricoltura biologica”.
In certi casi il periodo di conversione può essere prolungato o abbreviato, per l’intera azienda o per parte di essa, tenuto conto dell’utilizzazione anteriore degli appezzamenti.
Trascorso il periodo di conversione i prodotti agricoli potranno essere certificate e commercializzate con la dicitura “prodotto da agricoltura biologica“.
RIDUZIONE DEL PERIODO DI CONVESIONE
Ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Reg. (CE) n. 889/2008 le Regioni e Provincie autonome possono riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori alla data di notifica.
Se un produttore vuole richiedere la riduzione del periodo di conversione, deve presentare a QCertificazioni una richiesta (Fac simile domanda) nella quale specifica a quale delle seguenti condizioni fa riferimento la sua situazione aziendale:
Tale richiesta deve essere corredata da:
QCertificazioni, acquisita la richiesta da parte del produttore ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti di QCertificazioni.
La relazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti di QCertificazioni, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.
Le Regioni o le Provincie autonome esaminata la relazione di QCertificazioni e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Reg. (CE) n. 889/2008, dandone comunicazione a QCertificazioni e, per conoscenza, all’operatore.
In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Provincie autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, ha valore l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.
Per qualsiasi informazione o approfondimento vi invitiamo a contattarci scriverci o chiamando direttamente il numero +39 0577 327234.
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