Il nuovo regolamento del BIO – novità
2022: una nuova regolamentazione per il bio in Europa
Per il settore del biologico, il 2022 si apre con importanti novità sul piano normativo. Trascorso l’anno di proroga a causa della pandemia, è finalmente arrivato il momento per l’entrata in vigore del Regolamento europeo sul biologico 848/2018. Dopo le pioneristiche regolamentazioni degli anni Novanta e quella più approfondita del 2007 (Reg. CE 834/2007), l’Europa comunitaria adegua il quadro normativo a un sistema, quello del biologico, cresciuto in maniera esponenziale nel corso degli anni. È sufficiente osservare un dato: nel mondo si è passati da poco più di 10 milioni di ettari di campi coltivati del 1999 agli oltre 70 milioni (FiBL & IFOAM 2020) del 2018.
In questo contesto, la Ue non è seconda a nessuno come dimostra il documento From Farm to Fork, con il quale vengono dettati tempi e modi per giungere a un sistema alimentare sempre più sostenibile e sano.
Ma torniamo al nuovo Regolamento. Cosa ci aspetta, dunque, dal 1° gennaio? Le principali novità riguarderanno controlli, certificazioni e alcuni prodotti. Vediamo quali, seguendo l’ordine degli Articoli della legge.
Controlli senza preavviso. Non saranno solo quelli stabiliti dal Regolamento Ue 625/2017, ma potranno prevedere almeno un ulteriore 10% aggiuntivo all’anno (Art. 1).
Ambiti di applicazione. Se le categorie di prodotti non vengono modificate, vi è l’introduzione di alcuni prodotti legati all’agricoltura biologica come: sale marino, cera d’api, oli essenziali e preparati erboristici tradizionali (Art. 2).
Aromi. Nelle ricette e nelle preparazioni, anche gli aromi in quanto “prodotti agricoli” debbono soddisfare il criterio del 95% di materiale derivato da una fonte naturale (Art. 30).
Etichettatura. I prodotti e le sostanze impiegati nella produzione vegetale, possono recare un riferimento indicante che tali prodotti o sostanze sono stati «autorizzati per l’uso nella produzione biologica» (Art. 31).
Provenienza. Si punta a una maggior precisione nel determinare la provenienza delle materie prime agricole. Dalla dicitura “UE” o “Non Ue” si passa al nome di un paese e di una regione se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione. Per l’indicazione del luogo possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il 5% della quantità totale in peso di materie prime agricole. Prima era il 2% (Art. 32).
Pubblicità. Le indicazioni obbligatorie (Codice Odc, logo UE e Indicazione del luogo di origine), devono essere apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, e sono chiaramente leggibili e indelebili (Art. 32).
Certificazione 1. Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale sono esentati dall’obbligo di notifica e dall’obbligo di essere in possesso del certificato a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi (Art. 34).
Certificazione 2. Gli Stati membri dell’Ue possono esentare dall’obbligo di essere in possesso del certificato
gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale salvo quando:
- tali vendite non superino 5.000 kg all’anno;
- tali vendite non rappresentino un fatturato annuo relativo ai prodotti biologici non imballati superiore a 20.000 EUR;
- il costo potenziale di certificazione dell’operatore superi il 2% del fatturato totale sui prodotti biologici non imballati venduti dall’operatore.
Vi sarà poi un cambio di nome: da Documento giustificativo a Certificato (Art. 35).
Vi è inoltre un’importante novità che riguarda la possibilità di ottenere certificazioni di gruppo. Questa richiede, tuttavia, precise condizioni, come: un sistema comune di commercializzazione dei prodotti biologici ottenuti da tutti i membri del gruppo, un costo di certificazione individuale superiore al 2% del fatturato bio e che il gruppo abbia personalità giuridica (Art. 36).
Oltre a quanto già detto in precedenza, vi sono altre novità anche sui controlli ufficiali. Essi avverranno almeno una volta all’anno e la verifica di conformità comprenderà un’ispezione fisica in loco, salvo nei seguenti casi:
- i precedenti controlli dell’operatore o del gruppo di operatori interessati non hanno rilevato alcuna non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione per almeno tre anni consecutivi;
- l’operatore o il gruppo di operatori interessato è stato valutato avente una bassa probabilità di non conformità.
In ogni caso, l’intervallo di tempo tra due ispezioni fisiche in loco non supererà i 24 mesi (Art. 38).
Da ultimo, viene rivista la classificazione (secondo la scala “di scarsa entità”, “grave” o “critica”) in caso di Non Conformità a seguito di controlli (Artt. 41-42).
Tale regolamento, pur ponendosi in continuità con le normative precedenti, presenta delle novità sostanziali. In questo senso rappresenta una sfida per il settore e i suoi operatori, chiamati a fornire sempre più garanzie ai consumatori e valorizzando la qualità del proprio operato. Per queste ragioni e per cogliere tutti i vantaggi della nuova situazione, è fondamentale non farsi trovare impreparati.
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