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Nota MiPAAF n. 518932 del 13 ottobre 2022

E’ stata pubblicata la Nota MiPAAF n. 518932 del 13 ottobre 2022 di chiarimento in merito all’applicazione del DM n. 229771 del 20/05/2022 “Decreto attuativo sui processi produttivi e di etichettatura in un’ottica di semplificazione e di armonizzazione delle norme sulle produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) 2018/848.

In particolare la suddetta Nota chiarisce quanto segue:

ROTAZIONE 

Come regola generale il DM stabilisce che, nel rispetto dei principi agronomici stabiliti dall’art. 6 e di quanto stabilito nell’allegato II, parte I, punto 1.9.2., lettere a) e b) del Regolamento, il mantenimento e il potenziamento della fertilità del suolo e la tutela della salute delle piante sono ottenute attraverso il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento, mediante il ricorso alla rotazione pluriennale delle colture.

La Nota chiarisce:

  • l’obbligatorietà delle leguminose nella rotazione pluriennale;
  • specifica che il maggese, nella rotazione, non sostituisce l’inserimento della leguminosa poiché l’inserimento della stessa è prevista dal Reg. (UE) 2018/848;
  • che la deroga di cui all’art. 4, comma 3, punto a) del DM è volta a consentire la coltivazione dello stesso cereale autunno-vernino in un terreno già adibito a tale coltura, fatto salvo il rispetto di quanto previsto al comma 2 in relazione alle specie che devono succedere alla coltivazione del cereale autunno-vernino

Per quanto riguarda le colture in serra, il DM rimanda alle disposizioni comunitarie: 

…..nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, la fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante l’uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale…… 

Per maggiori dettagli si veda documento “Gestione e fertilizzazione del suolo”. 

ETICHETTATURA

Secondo le disposizioni nazionali in materia di etichettatura, introdotte con il nuovo DM, dal 01/07/2022 non c’è più l’obbligo di riportare in etichetta le indicazioni “Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF XXX” e “Operatore controllato nr. XXX“. 

Rimangono obbligatorie esclusivamente le disposizioni previste dalla normativa europea: 

  • codice organismo di controllo: ITI BIO 014;
  • origine delle materie prime agricole: da collocare immediatamente sotto il codice dell’Organismo di controllo.

Il Decreto consente che le etichette già stampate potranno essere smaltite ad esaurimento delle scorte.

In merito alla possibilità di mantenere in etichetta le indicazioni “Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF XXX” e “Operatore controllato nr. XXX“, il Ministero, con la Nota MiPAAF 518932/2022, demanda la facoltà e, pertanto, la responsabilità all’Operatore, di mantenere volontariamente le informazioni previste dal DM 6793/2018 nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 1169/2011 per quanto attiene le informazioni volontarie.

Le etichette, che saranno ristampate secondo il DM 229771/2022, dovranno essere preventivamente approvate dalla QCertificazioni S.r.l. 

INTRODUZIONE DI POLLASTRELLE NON BIOLOGICHE

La Nota chiarisce che l’introduzione di pollastrelle non biologiche con età superiore a 3 gg non è ammessa dalla normativa unionale e, pertanto, da considerarsi una non conformità che compromette l’integrità del prodotto biologico e non consente la certificabilità, come prodotto biologico, delle uova da esse ottenute.

COADIUVANTI ENOLOGICI

La Nota MiPAAF 518932/2022 chiarisce che le richieste per la verificare la disponibilità di prodotti enologici, ottenuti da materie prime biologiche, devono essere inviate ad almeno due fornitori di prodotti biologici.

Informazioni e preventivi

Per qualsiasi informazione o approfondimento, ti invitiamo a scriverci o a contattarci telefonicamente al numero +39 0577 327234.