FAQ | Agricoltura Biologica
- Per i prodotti di origini animale o comunque con ingredienti di origine animale occorre chiedere il documento giustificativo complementare a QC
- Per i prodotti vegetali sono validi i documenti di certificazione già emessi
- Ogni vendita, sia di prodotto di origine animale che vegetale, deve essere accompagnato dal Nop Import Certificate, che verrà rilasciato da QC a seguito di esplicita richiesta da parte dell’operatore mediante la compilazione dell’apposito modulo (VISUALIZZA DOCUMENTO).
La Corea del Sud, come Cile e USA, ha un suo modulo specifico di certificato, ogni vendita deve essere accompagnata dal NAQS. Dal 01/01/2022 questo documento sarà solo in formato elettronico ed è emesso tramite il portale coreano (https://www.enviagro.go.kr/portal/en/login.do). Il NAQS sarà rilasciato sul portale da QC a seguito di esplicita richiesta da parte dell’operatore mediante la compilazione dell’apposito modulo (VISUALIZZA DOCUMENTO). Successivamente il documento sarà inviato in formato elettronico al richiedente.
Il Cile come la Corea del Sud e USA ha un suo modulo specifico di certificato, Ogni vendita deve essere accompagnata dal CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN PARA PRODUCTOS ORGÁNICOS IMPORTADOS, che verrà rilasciato da QC a seguito di esplicita richiesta da parte dell’operatore mediante la compilazione dell’apposito modulo (VISUALIZZA DOCUMENTO).
Molti paesi accettano i prodotti biologici certificati secondo il Reg. UE 848/18, verificare con il proprio cliente che la certificazione sia riconosciuta e successivamente, se richiesto, QC può emettere il CERTIFICATO DI TRANSAZIONE che verrà rilasciato a seguito di esplicita richiesta da parte dell’operatore mediante la compilazione dell’apposito modulo (VISUALIZZA DOCUMENTO).
Il certificato di conformità, così come previsto dal DM18321 del 09/08/2012, riporta l’elenco dei prodotti presenti nel PAPV, pertanto sarà sufficiente chiedere, tramite mail o fax, l’aggiornamento del documento.
Le richieste di deroga tramite fax al CREA non sono più accettate, occorre accedere al portale SIAN (https://www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp) e seguire le istruzioni.
Abbiamo preparato uno schema per facilitarvi nella definizione delle rotazioni colturali.
Si. Dal 01/01/2022 si potranno utilizzare solo gli «aroma naturale di “alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare”» e potranno essere sia biologici che convenzionali.
SI, ai sensi del compendio normativo tra l’art. 16, paragrafo 4 del Reg. (CE) 1334/2008 e l’Allegato VII, parte B), punto 7) e punto 8) e parte D) del Reg. (UE) 1169/2011.
La COM UE ha chiarito che è autorizzato solo l’impiego di ‘sostanze aromatizzanti naturali’ e di ‘preparazioni aromatiche naturali’ (Reg. CE 1334/2008 art. 3, par. 2, lettera c) e d)) ove il termine ‘naturale’, associato al nome di un alimento (es. aroma naturale di fragola), è utilizzato conformemente a quanto previsto dal Reg. CE 1334/2008 art. 16 paragrafi 2, 3 e 4, e quindi solo se la totalità o almeno il 95% (p/p) del componente aromatizzante è ottenuto dallo stesso alimento (fragola).
Non sono quindi utilizzabili gli aromi etichettati ai sensi dell’art. 16 paragrafi 5 e 6 (es. aroma naturale di fragola con altri aromi).
Ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011 le spezie e piante aromatiche possono essere riportare nell’elenco degli ingredienti genericamente con il termine “spezie” o “miscela di spezie”; “piante aromatiche” o “miscela di piante aromatiche” se nessuna di essa ha una predominanza di peso rilevante, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo‚ in proporzione variabile e rappresentano meno del 2% in peso del prodotto.
Non rientrano nella suddetta categoria gli estratti di spezie e piante aromatiche che sono considerati come aromi e, per i quali, si applicano le regole descritte nell’All. VII, parte D del Reg. (UE) 1169/2011.
Ai sensi del suddetto Allegato, per i prodotti biologici, gli aromi possono essere indicati in etichetta in uno dei seguenti modi:
- con il nome della sostanza aromatizzante (es. vanillina); o
- con una descrizione dell’aroma (es. estratto di erbe alpine);
se il componente aromatizzante contiene gli aromi definiti dall’art. 3, paragrafo 2, lettere c) e d) del Reg. (CE) 1334/2008 ed il termine naturale per descrivere un aroma utilizzato conformemente all’art. 16 del Reg. (CE) 1334/2008.
Pertanto, la miscela di diversi componenti aromatiche dovrà essere naturale ed etichettabile conformemente all’art. 16 paragrafo 4 del Reg. (CE) 1334/2008, che fa riferimento ad una “categoria di alimenti”, la cui definizione è riportata nell’All. VII, parte B, punto 7) e punto 8) del Reg. (UE) 1169/2011.